Nel 2015 è entrata in vigore la riforma del lavoro denominata Jobs Act, una vigorosa manovra che ha l’intento di razionalizzare e migliorare i contratti di lavoro in essere e alcuni diritti dei lavoratori.

La riforma punta il dito su alcune tematiche particolarmente importanti, che possiamo suddividere in due assi strategici:

  • Diritti e tutele uguali per tutti.
  • Regole certe per il sistema impresa.

Gli obiettivi che il Jobs Act si prefigge sono:

  • La riduzione della precarietà, attraverso un’ottimizzazione ragionata dei contratti di lavoro;
  • Un’agevolazione fiscale per le aziende che utilizzano il contratto a tempo indeterminato come principale strumento di assunzione;
  • Maggiori tutele per i lavoratori soggetti a licenziamento;
  • Maternità garantita su tutti i livelli contrattuali;
  • Miglioramento degli strumenti di ricerca lavoro (Agenzia Nazionale per l’Occupazione);
  • Salario minimo garantito secondo regole certe;
  • Nuova disciplina giuridica per i licenziamenti.

In questo articolo abbiamo voluto approfondire uno dei temi più caldi della riforma Jobs Act, ovvero l’introduzione del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Cos’è il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Il Decreto legislativo n. 23/2015, attuativo del Jobs Act, ha profondamente rivoluzionato il contratto che disciplina i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dal 7 marzo 2015.

La riforma del diritto del lavoro attuata dal governo Renzi intende promuovere la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, rendendo questa tipologia più conveniente in termini di oneri diretti e indiretti e modificando il regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento.

Jobs Act: Benefici per i datori di lavoro

Analizziamo dunque quali sono le principali agevolazioni alle quali i datori di lavoro possono accedere attraverso la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’anno 2015.

La riforma è articolata nei seguenti benefici, rivolti ai datori di lavoro:

  • Regime delle tutele crescenti.
  • Esonero contributivo.

Regime delle tutele crescenti

Al nuovo contratto a tempo indeterminato verranno applicate le nuove regole sulle tutele crescenti. Le ipotesi di reintegrazione del lavoratore sono ridotte e i casi in cui viene garantito il diritto di riacquisire il proprio posto di lavoro sono i seguenti:

  • Licenziamento discriminatorio o licenziamento nullo per espressa previsione di legge.
  • Licenziamento disciplinare in cui il giudice accerta l’illegittimità della causa del recesso.

Nel primo caso, il dipendente avrà diritto a ricevere un’indennità risarcitoria pari al numero di mensilità perse dal licenziamento fino al momento dell’effettiva reintegrazione (non inferiori a cinque), comprensive dei contribuiti previdenziali e assistenziali. In alternativa, il dipendente può scegliere di rifiutare la reintegrazione sul posto di lavoro e percepire un’indennità economica pari a quindici mensilità, che vanno sommate al numero di mensilità perse dal licenziamento alla reintegrazione nel posto di lavoro (comunque non inferiori a cinque).

Nel caso, invece, di licenziamento disciplinare ingiustificato, l’onere di provare l’illegittimità della causa del recesso spetta al dipendente. In questo caso, la disciplina pone una distinzione tra le imprese con meno di 15 dipendenti oppure oltre 15 dipendenti.

Azienda con meno di 15 dipendenti
Nel caso in cui il dipendente abbia lavorato in un’impresa con meno di quindici dipendenti, egli non avrà diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, ma potrà riscuotere un’indennità economica a titolo di risarcimento.

Azienda con oltre 15 dipendenti
Nel caso in cui, invece, il dipendente abbia lavorato in un’impresa con più di quindici dipendenti, egli può scegliere di percepire un’indennità economica pari a quindici mensilità, che vanno sommate al numero di mensilità perse dal licenziamento alla reintegrazione nel posto di lavoro (comunque non inferiori a cinque). In alternativa, il dipendente può scegliere di ritornare sul posto di lavoro e avrà diritto a percepire un’indennità pari alle mensilità perse (comunque inferiori a dodici), a cui va sottratto l’importo riscosso per le attività svolte in quel periodo o il potenziale importo che avrebbe potuto percepire se avesse accettato di svolgere un’attività classificabile come congrua dal D.lgs. 181 del 2000.

Eccezioni
In alcuni casi non viene concesso il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, perché si verificano le seguenti condizioni:

  • Licenziamento individuale ingiustificato per motivi economici.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui venga accertata la sussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

In tutti i casi, al lavoratore spetta un’indennità economica proporzionale all’anzianità professionale maturata.

Nella fattispecie, il recesso ingiustificato prevede che:

  • Nelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a quindici, i nuovi assunti percepiscano una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio Ad ogni modo, le mensilità corrisposte non devono essere inferiori a due e superiori a sei.
  • Nelle imprese con un numero di dipendenti superiore a quindici, i nuovi assunti e i dipendenti già in servizio percepiscano due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio. Ad ogni modo, le mensilità corrisposte non devono essere inferiori a quattro e superiori a ventiquattro.

Il recesso per giustificato motivo soggettivo prevede che i nuovi assunti percepiscano due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio; ad ogni modo, le mensilità corrisposte non devono essere inferiori a quattro e superiori a ventiquattro.

La riforma del Jobs Act, pertanto, determina una involuzione per i dipendenti titolari di un contratto a tempo indeterminato, licenziati per giusta causa. Questa riforma, infatti, cambia l’importo dell’indennità risarcitoria e sancisce l’impossibilità di reintegrazione nel posto di lavoro.

Infine, il nuovo regime sanzionatorio in caso di illegittimità del licenziamento non verrà applicato ai dirigenti.

esempioAd esempio, un dipendente titolare di un contratto a tempo indeterminato stipulato prima della riforma, che ha prestato servizio per dieci anni, in caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo oggettivo avrebbe diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro oppure alla riscossione di un’indennità economica di importo variabile, da un minimo di dodici mensilità ad un massimo di ventiquattro mensilità.

Lo stesso dipendente, che stipula un contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 (quindi col sistema a tutele crescenti), nel caso di provata legittimità del recesso disciplinare dal contratto, non può ritornare sul proprio posto di lavoro e l’indennità economica che riscuote potrebbe essere ridotta: il risarcimento, infatti, ammonta a minimo quattro mensilità.

Jobs Act: agevolazioni fiscali per le aziende

Attraverso il Jobs Act, inoltre, sono state attuate delle riforme volte a ridurre il costo del lavoro: chi ha assunto un dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti nell’anno 2015, infatti, avrà accesso ad uno sgravio contributivo che ammonta al massimo a 8060 euro all’anno per 36 mesi; l’esonero contributivo invece si riduce a 3250 euro all’anno per 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati nell’anno 2016.

Categorie professionali escluse

Non tutte le categorie professionali, tuttavia, beneficiano del bonus assunzioni 2016. Restano esclusi dal nuovo regime i lavoratori domestici, gli operai agricoli, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, coloro che hanno già beneficiato del bonus contributivo nel 2015, i lavoratori che hanno stipulato precedentemente un contratto a tempo indeterminato o hanno beneficiato di un rapporto di lavoro agevolato con la stessa impresa e i dipendenti che avevano stipulato nei sei mesi precedenti un contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali