Lo smart working è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: la prestazione avviene all’esterno della sede aziendale entro i limiti di orario imposti dal contratto collettivo di riferimento. Il lavoro agile quindi abbatte la postazione fissa, comporta la smaterializzazione del luogo fisico e dei confini spaziali dell’impresa e implica il trasferimento dell’attività produttiva in un luogo diverso da quello designato dall’azienda.

Il disegno di legge, varato dal Consiglio dei Ministri, è volto a disciplinare lo smart working e a promuovere le forme flessibili del lavoro agile per incrementare la produttività dei dipendenti, i quali possono conciliare le proprie esigenze personali con quelle lavorative. Successivamente il disegno di legge sarà sottoposto all’esame parlamentare, che adotterà alcune misure per agevolare l’articolazione flessibile dei luoghi del lavoro subordinato; i contratti collettivi concorreranno ulteriormente a disciplinare questo istituto.

Lo smart working non rappresenta una nuova tipologia contrattuale, ma una nuova modalità di prestazione del lavoro subordinato. Le nuove tecnologie, infatti, permettono l’attivazione di nuove modalità di produzione e distribuzione dei servizi e rendono possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, già metà delle grandi aziende adotta questa modalità flessibile di lavoro e secondo una ricerca di Adapt, in un campione di 925 contratti tratti dalla banca dati del portale farecontrattazione.it, ben 8 contengono già un riferimento allo smart working.

Un nuovo modello organizzativo per l’azienda

L’ esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali causa una radicale e veloce trasformazione del modus operandi delle aziende e impone l’adozione di un nuovo modello organizzativo, fondato sulla gestione flessibile delle risorse umane e sulla diffusione di una cultura di responsabilizzazione e di orientamento al risultato, sradicando l’idea di lavoro quantificabile in base alle ore svolte. Devono essere attivate modalità fluide di condivisione delle informazioni e devono essere adottate delle misure volte a valorizzare l’operato svolto dallo smart worker, che deve essere partecipe dei risultati conseguiti dall’azienda.

Questa tipologia di impiego subordinato impone quindi un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, che favorisca l’osmosi delle informazioni, la comunicazione tra i soggetti coinvolti e l’apprendimento del know-how. Inoltre lo smart working comporta l’adozione di nuove modalità di valutazione delle performance del dipendente che lavora all’esterno dei locali aziendali: il monitoraggio dell’attività svolta sarà basato sul raggiungimento di obbiettivi prestabiliti.

Quali sono le potenzialità dello smart working?

Attivare questo strumento può portare numerosi vantaggi all’azienda. Questa modalità di prestazione del lavoro subordinato può portare ad un aumento della produttività del lavoratore, che si traduce in un aumento di efficienza e di redditività per l’azienda. Inoltre il lavoro agile può portare ad una maggiore flessibilità nell’esecuzione della prestazione lavorativa; il dipendente può conciliare le esigenze familiari con quelle professionali e ridurre i costi legati allo spostamento nella sede aziendale. Anche il datore di lavoro può trarre numerosi benefici in termini di abbattimento dei costi e riduzione dei tassi di assenteismo.

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Infografica Smart Working (clicca per ingrandire)

Gli elementi portanti del disegno di legge

I dipendenti e le aziende che intendono svolgere prestazioni professionali in modalità di lavoro agile, dovranno stipulare un accordo scritto, pena la nullità. Il contratto deve disciplinare i tempi di riposo del lavoratore e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sull’attività svolta dal dipendente. Lo smart worker assunto con un contratto a tempo indeterminato potrà recedere dal contratto con un preavviso minimo di 30 giorni.

Lo smart worker, inoltre, analogamente ai colleghi che svolgono l’attività professionale nella sede aziendale, è responsabile della riservatezza dei dati aziendali; il datore di lavoro dovrà adottare misure volte a garantire la protezione degli stessi.

Il dipendente che svolge la prestazione professionale in modalità di lavoro agile ha diritto allo stesso trattamento economico dei colleghi che svolgono mansioni equiparabili nella sede aziendale, e può accedere agli stessi incentivi fiscali e contributivi in caso di incremento di produttività.

La fornitura, l’installazione e la manutenzione degli strumenti di lavoro è a carico del datore di lavoro, il quale dovrà provvedere altresì alla copertura dei costi necessari all’esercizio dell’attività professionale. Di contro, il dipendente che opera da remoto dovrà fare un uso lecito degli strumenti in dotazione e sarà responsabile dei danni derivanti da un uso improprio dei mezzi forniti dal datore.

Il datore di lavoro dovrà attivare un’assicurazione INAIL, garantire un’adeguata tutela contro gli infortuni e le malattie professionali che può contrarre lo smart worker e dovrà consegnare una volta all’anno un’informativa che illustri i rischi associati allo svolgimento dell’attività professionale.